La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 1633/4/2024, ha stabilito che un finanziamento infruttifero tra società del medesimo gruppo è conforme alla normativa sul transfer pricing, a condizione che il contribuente possa giustificare valide ragioni economiche per l’assenza di un tasso di interesse.
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la mancata applicazione di interessi su prestiti infragruppo può essere giustificata da motivazioni economiche sostanziali, senza violare le disposizioni sui prezzi di trasferimento.
Per approfondire i dettagli di questa sentenza, è possibile consultare l’archivio delle sentenze tributarie sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria.
