PIU’ FACILE IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI MINORANZA DI UNA HOLDING A “REALIZZO CONTROLLATO”
È stata inserita una disposizione specifica del Tuir, l’art. 177, comma 2-ter, dedicata al caso in cui l’oggetto del conferimento sia la partecipazione in una società holding.
Per l’applicazione del conferimento “a realizzo controllato”, ovvero in regime di parziale o totale neutralità fiscale, il comma 3-ter dell’art. 177 prescrive di considerare:
- le partecipazioni detenute direttamente dalla holding;
- le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate (art. 2359 c.c.) che siano anch’esse a loro volta qualificabili come holding.
La condizione fondamentale per poter godere del regime a realizzo controllato è che le partecipazioni oggetto del conferimento devono rappresentare una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o 20% oppure una partecipazione al capitale sociale superiore al 5% o 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in una holding, quindi, il test per la verifica del superamento delle soglie prevista dalla norma è limitata alle partecipate di primo livello non holding. Solo laddove la partecipata di primo livello sia, a sua volta, una holding controllata, occorre considerare anche le partecipate di primo livello dalla sub holding stessa. Non sono quindi considerate le partecipazioni possedute indirettamente tramite partecipate che non sono holding e le partecipazioni possedute indirettamente da sub holding che non sono controllate.
In particolare, affinché il socio della holding possa godere dell’agevolazione, il valore contabile complessivo delle partecipazioni sopra soglia detenute dalla holding deve essere superiore al 50% del valore contabile totale delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite sub holding controllate.
In sintesi, grazie al Dlgs 192/2024 un maggior numero di operazioni avrà i benefici del realizzo controllato perché la presenza di singole partecipazioni sotto la soglia del 20%/25% non pregiudicherà più la possibilità di accedere ai benefici di cui all’art. 177 del Tuir.
