
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale in materia fiscale: il credito d’imposta per redditi esteri è ammesso solo se tali redditi sono effettivamente soggetti a imposizione in Italia.
Questo significa che, nel caso in cui un reddito sia esente da tassazione in base a una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, il contribuente non potrà beneficiare del credito d’imposta.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione mira a evitare doppie agevolazioni fiscali e a garantire una corretta applicazione delle normative tributarie internazionali.
Tale principio è particolarmente rilevante per i soggetti con redditi prodotti all’estero, che devono verificare attentamente l’applicazione delle convenzioni fiscali prima di richiedere eventuali crediti d’imposta.