
Il credito d’imposta per le imposte estere è riconosciuto solo a determinate condizioni.
Secondo la Corte di Cassazione, l’agevolazione è concessa esclusivamente se l’imposta è stata effettivamente versata all’estero e se il reddito su cui è stata applicata è imponibile in Italia.
Un ulteriore limite è rappresentato dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Se tali accordi prevedono l’esenzione del reddito nel Paese di residenza del contribuente, il credito d’imposta non può essere richiesto.
Questo principio mira a evitare fenomeni di doppia non imposizione e a garantire un corretto coordinamento tra i diversi sistemi fiscali.