
Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero non può superare l’imposta italiana teoricamente dovuta sullo stesso reddito.
In altre parole, l’importo massimo riconosciuto è pari alla quota d’imposta italiana corrispondente al reddito estero.
Se l’imposta pagata all’estero eccede questo limite, l’eccedenza non può essere recuperata, salvo disposizioni specifiche che consentano il riporto agli anni successivi.